Costituisce esercizio della professione di trasportatore su strada per conto terzi di:
- cose, l'attività eseguita mediante autoveicoli immatricolati in uso di terzi, verso un corrispettivo;
- persone, l'attività eseguita mediante autoveicoli immatricolati in uso di terzi destinati a trasportare più di nove persone (compreso conducente), per il trasferimento di persone con offerta al pubblico (servizio di linea) o a talune categorie di utenti (servizio di noleggio con conducente) verso un corrispettivo.
La disciplina unificata di accesso all'autotrasporto per conto terzi prevede la dimostrazione dei quattro requisiti:
- onorabilità, che è la condizione delle persone che, all'interno dell'impresa di trasporto svolgono alcune funzioni, non siano state oggetto di determinati provvedimenti giurisdizionali o provvedimenti amministrativi ad essi connessi;
- capacità finanziaria, che è la disponibilità di risorse in misura non inferiore ad una predeterminata misura;
- idoneità professionale, che è il possesso di apposito attestato relativo alla conoscenza di determinate materiale da parte della persona che dirige l'attività di trasporto.
- lo stabilimento.
La dimostrazione del possesso dei quattro requisiti è necessaria per le imprese di autotrasporto per conto terzi:
- di cose, per l'iscrizione all'Albo e il successivo esercizio dell'attività; i requisiti devono sussistere al momento delle presentazione della domanda di iscrizione all'Albo e devono permanere per tutto il periodo di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori;
- di persone, per l'esercizio del servizio di trasporto, affidato dall'autorità competente (Stato, regioni, comuni) in base a licenza, autorizzazione, concessione oppure contratto di servizio; i requisiti devono sussistere al momento della presentazione dell'istanza per l'ottenimento del titolo
necessario e devono permanere per tutto il periodo dell' esercizio dell'attività di trasportatore su strada di persone.
Dal 4.12.2011 la disciplina per l'accesso alla professione di autotrasportatore sarà quella contenuta nel regolamento n. 1071/2009/CE del 21.10.2009 finalizzato a modernizzare le vigenti norme in materia, ad assicurarne un'applicazione più omogenea ed efficace in tutti gli Stati UE e a stabilire condizioni più eque per la concorrenza tra le diverse aziende.
Esenzione dimostrazione requisiti
Sono esentate dalla dimostrazione dei tre requisiti (onorabilità, professionalità e capacità finanziaria) solo le imprese di autotrasporto per conto di terzi di persone e cose già autorizzate alla data del 31 dicembre 1977.
Le imprese che esercitano l'attività di trasportatore su strada di cose per conto di terzi esclusivamente mediante autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5t effettuano l'iscrizione all'Albo del autotrasportatori dimostrando il solo requisito dell'onorabilità.
Lunedì - Venerdì
mattina ore: 9:00 - 13:00
pomeriggio ore: 16:30 - 20:00
Copyright © 2023 Agenzia MIRIZIO S.n.c. | Via Vittorio Veneto, 86 - Monopoli (Ba) | P.Iva: IT07444610724 | CCIAA Rea: BA557671 | Tutti i diritti riservati