I disabili affetti da patologie determinate dalla legge sono esenti dal pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) per l'acquisto di veicoli destinati alla loro mobilità.
Chi può beneficiare dell'esenzione
Per legge l'esenzione dal pagamento dell'IPT per l'acquisto di veicoli si applica a favore delle seguenti categorie di disabili:
Il veicolo deve essere intestato al disabile, oppure alla persona cui il disabile è fiscalmente a carico. L'esenzione si applica sia nel caso che il veicolo sia condotto dal disabile, sia nel caso in cui sia utilizzato per l'accompagnamento del disabile.
Il beneficio è riconosciuto per un solo veicolo. È possibile ottenere l'esenzione per un secondo veicolo solo se il primo viene venduto o cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
Se il veicolo è venduto prima dei due anni dall'acquisto, è dovuto il versamento dell'IPT, salvo nel caso in cui il disabile sia stato costretto a cambiare veicolo in seguito a variazioni indispensabili dovute alla propria disabilità.
Se si eredita un veicolo si deve autenticare la firma dell'erede sull'atto di accettazione dell'eredità ed entro sessanta giorni dall'autentica bisogna registrare l’atto e richiedere presso gli STA il rilascio del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del veicolo (DU) nel quale sono annotati gli intervenuti mutamenti della proprietà e dello stato giuridico del veicolo.
La mancata richiesta di aggiornamento del (DU) determina l'applicazione, in caso di controllo su strada, di sanzioni monetarie oltre al ritiro del DU sensi dell'art. 94 del Codice della Strada.
Quando si eredita un veicolo bisogna:
autenticare l'atto di accettazione dell'eredità
L'accettazione dell'eredità deve essere contenuta in un atto pubblico oppure in una scrittura privata con firma autenticata o accertata giudizialmente.
registrare l'atto di accettazione dell'eredità
Se vi sono più eredi e uno solo di questi desidera intestarsi il veicolo, o se gli eredi vogliono vendere il veicolo a un terzo, è necessario:
È possibile presentare un unico atto contenente l'accettazione dell'eredità e la contestuale vendita del veicolo a favore di un erede o di un acquirente.
Per i veicoli storici ultratrentennali si paga l'imposta provinciale di trascrizione (IPT) in misura ridotta.
Sono considerati veicoli storici ultratrentennali gli autoveicoli e i motoveicoli con le seguenti caratteristiche:
Per usufruire della riduzione, l'interessato, deve farne espressa richiesta sulla nota di presentazione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) indicando gli estremi di legge (art. 63, comma 4, della L. 342/2000).
A partire dal 1° gennaio 2015, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2015, non godono più delle agevolazioni IPT i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico ultraventennali (costruiti da oltre vent'anni e da non più di trenta).
Si può acquistare un veicolo anche da un proprietario che non è intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) (perché a suo tempo non aveva registrato il passaggio di proprietà) pagando l'imposta provinciale di trascrizione (IPT) in misura doppia.
Per i veicoli a fronte dei quali non sia ancora stato rilasciato il Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del veicolo (DU), è necessario che la parte abbia disponibilità del certificato di proprietà cartaceo (CdP) o il foglio complementare originale, per i veicoli per i quali sia invece stato emesso un CdP digitale (CDPD), poiché il documento già risiede nei Sistemi Informativi ACI, è obbligatorio allegare la delega all’utilizzo del CdP da parte dell’intestatario o avente titolo (es. erede).
Se il veicolo, invece, è munito di Documento Unico di Circolazione e di Proprietà (DU) è obbligatorio, per atti di vendita autenticati a partire dal 20/11/2020, allegare il titolo a suo tempo non trascritto (ad es. atto di vendita , atto di accettazione dell’eredità, testamento ecc.). Il titolo può essere allegato anche in copia qualora non si abbia la disponibilità dell’originale.
Si ricorda che la trascrizione da proprietario non intestatario, pur essendo consentita dalla normativa in materia di trascrizione, non produce gli effetti tipici della pubblicità in quanto non è opponibile ai terzi fino a quando non venga data regolare pubblicità all’atto anteriore non trascritto.
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