Le Tasse Automobilistiche

Servizi di riscossione ed assistenza all'Utenza

L' Agenzia, per i residenti delle Regioni e Province Autonome che abbiano autorizzato il servizio, eroga attività di riscossione, assistenza e consulenza fornendo informazioni, sia di carattere generale connesse alla riscossione delle tasse automobilistiche ( sulle scadenze, sulle tariffe per singola tipologia di veicolo, sui modi e sui luoghi per il rinnovo del pagamento), sia specifiche relative a particolari agevolazioni tributarie e alla posizione fiscale del veicolo.

Il servizio di assistenza prevede:

  1. erogazione di informazioni di carattere generale concernenti la decorrenza, i termini di scadenza, le modalità di calcolo ed i presupposti di imposta della tassa automobilistica regionale;
  2. la ricezione, istruzione e definizione delle richieste di esenzione e sospensione di imposta e rimborso;
  3. la ricezione, istruzione e ove espressamente previsto dal titolare del tributo, definizione delle richieste di riesame degli avvisi bonari emessi a fronte di un insufficiente, tardivo od omesso pagamento della tassa automobilistica regionale;
  4. la ricezione, istruzione e, ove espressamente previsto dal titolare del tributo, definizione delle contestazioni degli atti di accertamento, presentate nelle forme previste dalle norme statali e regionali, emessi fronte di un insufficiente, tardivo od omesso pagamento della tassa automobilistica regionale;
  5. l'esame e la bonifica della posizione fiscale del veicolo in sede di pagamento della tassa automobilistica o su segnalazione del titolare d'imposta del tributo o di ACI, mediante avviso di scadenza o nota di cortesia o altra comunicazione inoltrata dal titolare di imposta;
  6. la ricezione, istruzione e, ove espressamente previsto dal titolare del tributo, la definizione delle contestazioni presentate a fronte dell'applicazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 96 del Codice della Strada (cd. Radiazioni di Ufficio) qualora l'amministrazione titolare del tributo concordi con Aci l'avvio di una apposita campagna di radiazione;
  7. la istruzione delle memorie difensive avverso i ricorsi presentati dai contribuenti avverso le cartelle esattoriali per le richieste di pagamento per omesso, insufficiente o tardivo pagamento della tassa automobilistica;
  8. altre attività richieste in convenzione o nelle forme di legge dalle Regioni o Province Autonome se ed in quanto compatibili con la struttura organizzativa di ACI, lo statuto dell'Ente, lo Statuto dei Diritti del Contribuente e le altre leggi comunque applicabili all'attività di assistenza.
  9. ricezione, istruzione delle richieste di riesame degli avvisi bonari emessi a fronte di un insufficiente, tardivo od omesso pagamento con contestuale acquisizione ottica della documentazione prodotta dall'Utente (per le Regioni che prevedono tale tipologia di servizio di assistenza senza consentire la bonifica e/o aggiornamento dell'archivio);
  10. ricezione, istruzione delle richieste di riesame di cartelle esattoriali e trasmissione della documentazione prodotta dall'Utente alla competente Unità Territoriale (per le Regioni che prevedono tale tipologia di servizio di assistenza senza consentire la bonifica e/o aggiornamento dell'archivio);
  11. istruzione e definizione delle richieste di riesame degli avvisi bonari/atti di accertamento/cartelle esattoriali emessi a fronte di un insufficiente, tardivo od omesso pagamento pervenute all'Amministrazione titolare del tributo o ad Aci attraverso i canali di posta ordinaria, elettronica o fax.

Cosa puoi richiedere:

  • La Riscossione Bollo Auto
  • L' Assistenza tributaria
  • La Consulenza sulle Tasse Automobilistiche

Attenzione

Non va poi sottovalutato il fatto che alcune Regioni hanno avviato, per i contribuenti che non abbiano corrisposto il bollo auto, le procedure di radiazione dal PRA del veicolo. Queste procedure prevedono che venga inviato al contribuente che non ha pagato il bollo per almeno tre anni consecutivi, un avviso (avviso di radiazione) per regolarizzare il pagamento degli ultimi tre anni (cioè quelli sicuramente non prescritti). Pagando integralmente gli importi indicati nell'avviso di radiazione (e presentando comunque istanza di opposizione alla radiazione), la radiazione viene evitata. La radiazione si può anche evitare dimostrando che una almeno delle tre annualità contestate era stata invece già pagata o dimostrando che si aveva diritto all'esenzione dal pagamento del bollo.